Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Ecc. Ecc. Ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse con la gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma la Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi e alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. – La persona del Re è sacra e inviolabile.
Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza di commercio e altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che comportassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6. – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.
Art. 7. – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. – Il Re solo può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione dei tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
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DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali di fronte alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salvo le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 28. – La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. – Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. – E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti. [...]
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. [...]
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 49. – I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. – Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51. – I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere. [...]
DEI MINISTRI
Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. [...]
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce. [...]
Art. 71. – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie. [...]
L’insurrezione a Venezia e la proclamazione della repubblica
A Venezia, città sotto il dominio dell’Impero asburgico, il 17 marzo una grande manifestazione popolare d’ispirazione indipendentista costringe il governatore austriaco a liberare Tommaseo e Manin e altri patrioti incarcerati nel gennaio precedente; il giorno dopo i cittadini con un’altra imponente manifestazione chiedono e ottengono la formazione di corpi di Guardia civica. Il 22 dello stesso mese l’intera città, con una protesta quasi del tutto incruenta, si libera dal dominio austriaco e proclama la Repubblica di Venezia, con propri ordinamenti democratici, affidata alla guida di Manin e Tommaseo, che durerà fino al 24 agosto del 1849.